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INTESA PRELIMINARE RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI – INTERNAVIGATORI (MOBILTA’ TPL)

In data 11 dicembre 2024, le Associazioni Agens, Anav, Asstra e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl-Fna convengono la seguente intesa preliminare per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – Internavigatori (Mobilità TPL).

Premessa
La definizione della presente intesa preliminare è conseguente agli impegni assunti in occasione della riunione del 12 novembre 2024 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decorrenza e durata
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026.

Una Tantum
A integrale copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccnl 2024-2026 viene riconosciuta la somma una tantum di 500 euro lordi (cinquecento) al parametro 175 da riparametrare secondo la vigente scala parametrale (100 – 250), e da erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2025. Per il personale impiegato nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione delle particolari condizioni del settore, la predetta cifra una tantum di 500 euro lordi sarà erogata con la retribuzione del mese di ottobre 2025.
La somma una tantum:
• verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori) svolta nel periodo dall’1° gennaio al 31 dicembre 2024;
• sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario stabilito nel contratto individuale;
• verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto
delle frazioni inferiori) svolta all’interno del periodo dall’1° gennaio al 31 dicembre 2024 nell’ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;
• non ha alcun effetto essendo comprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo del T.F.R e della contribuzione al Fondo Priamo.

Variazione del Trattamento Economico Complessivo (TEC)
Il trattamento economico complessivo è incrementato come segue.
1) Aumenti delle retribuzioni tabellari
Il valore delle retribuzioni tabellari è complessivamente incrementato alle seguenti decorrenze di 160 euro lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250):
•60,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di marzo 2025;
•100,00 euro, con la retribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Per effetto degli aumenti delle retribuzioni tabellari di cui sopra, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
2) Istituzione Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024)
A decorrere dalla retribuzione del mese di marzo 2025, viene istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024) nella misura di 40 euro lordi mensili al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250).
Tale EDR viene erogato per 14 mensilità, non rientra nella retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e della contribuzione del Fondo Priamo.
3) Trattamento integrativo
Entro sei mesi dal presente accordo di rinnovo, le parti, a livello aziendale, procedono alla definizione di un accordo per la rivisitazione della regolamentazione dell’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo prioritario di contemperare le esigenze di produttività aziendale con quelle relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Al raggiungimento dei predetti accordi è condizionata l’erogazione di una quota del trattamento economico complessivo nella misura di Euro 40 mensili lordi. Tale trattamento, erogato per 12 mesi, non fa parte della retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, con decorrenza 1° gennaio 2026, sarà riconosciuto il 50% dell’importo indicato al capoverso precedente. Resta facoltà delle parti a livello aziendale di convertire tale importo in 2 giornate di permesso retribuito.
Nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro, le predette giornate saranno debitamente riproporzionate considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.

Parte normativa
Fermi restando gli effetti della presente intesa preliminare, la definizione del confronto sulla parte normativa riguardo gli istituti delle relazioni industriali e del mercato del lavoro costituisce parte della medesima. Le parti, pertanto, condividono la necessità di definire uno o più addendum
contrattuali al vigente ccnl sui predetti istituti che entrino in vigore dal 1° maggio 2025. In tal senso convengono di proseguire il confronto su tali temi a partire dal 7 gennaio 2025.

Le parti condividono la necessità di individuare e definire, entro la data di scadenza dell’accordo di
rinnovo del ccnl (31.12.2026), specifiche soluzioni contrattuali in particolare sui seguenti temi:

  • del nastro giornaliero di cui all’art. 4/C del ccnl 23 luglio 1976 e successive modificazioni in grado di realizzare una più adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  • della revisione dell’inquadramento del personale allo scopo di adeguare e modernizzare la relativa disciplina, anche attraverso l’inserimento di nuovi profili professionali nel settore ferroviario, metropolitano e di superficie, e l’eliminazione dei profili professionali non più attuali;
  • della introduzione/revisione del sistema della bilateralità, in particolare sui temi della formazione professionale/cqc, della disciplina del personale inidoneo, definendo struttura, competenze e relative risorse.
    Clausola di ultrattività contrattuale
    Le Parti dichiarano congiuntamente che resta in vigore tutta la disciplina contrattuale collettiva nazionale precedente (così come risultante dal c.c.n.l. del 23.7.1976 e da tutti i successivi accordi e contratti collettivi nazionali modificativi, integrativi ed abrogativi), che non sia novata, abrogata o modificata dal presente accordo.